COME GARANTIRSI IL PAGAMENTO IN BRASILE.
IL PATTO DI RISERVA DELLA PROPRIETA'
 
 
 
 

Nella vendita di macchinari a compratori stranieri il rischio del mancato pagamento può essere arginato con un patto di riserva della proprietà.
La legge italiana e quella brasiliana regolano questo patto in modo simile, salvo una maggior tutela offerta dal Codice Civile brasiliano al venditore ove quest'ultimo decida di agire in giudizio per la restituzione del bene.

 
 
 
 
di Fabio Moro, titolare di BSO Brasil

 

Caro lettore,

dopo aver brindato la conclusione di un affare col Sr. João Silva, un simpatico imprenditore brasiliano di mezza età, al quale hai appena venduto un tuo macchinario, cominciano a venirti i dubbi (anzi probabilmente ti saranno già venuti prima...) se il Sr. Silva manterrà fede alla promessa di pagarti le rate concordate.

Effettivamente vendere um macchinario in Brasile - come in qualsiasi altro Paese del mondo - presenta alcuni rischi, tra i quali il principale probabilmente é quello del mancato pagamento nell'ipotesi in cui esso non sia integralmente anticipato.

Il caso forse più emblematico è quello in cui le parti abbiano sottoscritto la vendita di un macchinario pattuendo un pagamento a rate. Come tutelarsi in presenza di un contratto del genere che espone al rischio di inviare all'altro capo del mondo un macchinario senza ancora aver ricevuto il prezzo o avendone ricevuto solo una parte?

Tra gli strumenti più diffusi in Brasile vi è il c.d. patto di riserva della proprietà, strumento peraltro ben conosciuto anche in Italia, che si applica più che altro quando si vuol vendere un macchinario (e più in generale un bene non deperibile) con pagamenti rateizzati, al fine di minimizzare i rischi.

Con questo patto le parti inseriscono nel contratto di compravendita una clausola con l’obiettivo di garantire la proprietà del bene al venditore fintantoché il compratore non ne paghi integralmente il prezzo.

In linea di massima anche la legislazione brasiliana - al pari di quelle italiana e spagnola - considera il trasferimento come avvenuto solamente dopo il pagamento totale del prezzo del bene.

Sul punto l’art. 1523 del Codice Civile italiano nella prima parte recita: “Nella vendita a rate con riserva della proprietà, il compratore acquista la proprietà della cosa col pagamento dell'ultima rata di prezzo”.

E il  disposto dell’art. 521 del Codice Civile brasiliano regola la "reserva de dominio" dettando una regola affine: “Nella vendita di un bene mobile, il venditore può riservare per sé stesso la proprietà fino a quando il prezzo sia integralmente pagato”.

 

Forma e opponibilità a terzi

Secondo la disciplina italiana, se la vendita ha per oggetto macchine e il prezzo è superiore a 15,49 € (quindi praticamente sempre), "la riserva della proprietà è opponibile anche al terzo acquirente, purché il patto di riservato dominio sia trascritto in apposito registro tenuto nella cancelleria del Tribunale nella giurisdizione del quale è collocata la macchina, e questa, quando è acquistata dal terzo, si trovi ancora nel luogo dove la trascrizione è stata eseguita".

Questa norma ha una evidente finalità di "pubblicità giuridica": cioé se qualche terzo avesse comprato il bene precedentemente venduto con riserva di proprietà, il venditore potrebbe opporsi rendendo inefficace la vendita al terzo. Egli avrebbe buona ragione semplicemente argomentando che il terzo soccombe perchè prima dell'acquisto aveva l'onere di visionare il registro e appurare che il bene era gravato da un patto di riserva di proprietà.  

Anche il diritto brasiliano impone uma formalità simile a quella italiana. L’art. 522 del Codice Civile brasiliano determina infatti che la riserva “sarà stipulata per iscritto e dipende dal registro nel domicilio del compratore per valere contro terzi”.

In termini semplici: se tu, produttore italiano, vendi al Sr. João Silva, brasiliano, il quale rivende al Sr. Junior Souza, puoi opporti a questa vendita, facendola dichiarare inefficace, cioè come se non fosse mai avvenuta. Ma ciò sarà possibile solo se ti eri precedentemente premunito di far iscrivere la riserva di proprietà presso l'apposito registro brasiliano. 

Vedendo la situazione da un'altra angolatura: se vendi senza procedere al registro e il compratore brasiliano poi rivende a un terzo, non potrai opporti al terzo per questa via: il terzo vedrà quindi garantito e intoccabile il suo acquisto. L'unica difesa che avrai sarà dimostrare che il terzo era in mala fede (cioè era a conoscenza del patto di riserva), fatto che però ti sarà molto difficile provare ("probatio diabolica", come dicevano i latini...).

 

Trasferimento e assunzione del rischio

Normalmente trasferimento e rischio della proprietà camminano insieme, ossia chi è proprietário della cosa risponde per i rischi del suo perimento o per la diminuzione del suo valore. Nella riserva di proprietà se il compratore mantiene il possesso del bene, ma il venditore continua a esserne il proprietario, chi dunque risponderebbe per i rischi della cosa?

La legislazione brasiliana si conforma in merito a questo punto al diritto italiano, che prevede che il compratore acquista la proprietà della cosa col pagamento dell'ultima rata di prezzo "ma assume i rischi dal momento della consegna" (art. 1523 Codice Civile italiano, parte seconda).

L’art. 524 del Codice Civile brasiliano recita qualcosa di molto simile: “Il trasferimento della proprietà al compratore si realizza nel momento in cui il prezzo è integralmente pagato. Tuttavia, per i rischi della cosa risponde il compratore, a partire da quando gli è stata consegnata”.

Se hai già consegnato il macchinario al Sig. João Silva, il quale ha la sfortuna che ad esempio gli viene rubato, in forza del patto di riserva della proprietà il sig. João dovrà comunque pagarti il prezzo sino all'ultima rata, anche se il proprietario sei ancora formalmente tu.

 

Esecuzione: la tutela più estesa offerta dal diritto brasiliano

Nell’ipotesi in cui si verifichi un inadempimento da parte del compratore, il venditore avrà due opzioni: richiedere - secondo i principi generali - il saldo rimanente attraverso un’azione esecutiva oppure chiedere la restituzione del bene per mezzo di un'azione di sequestro.

Nel caso in cui il venditore scegliesse di agire per la restituzione del bene, la legge italiana pone un limite. L'art. 1525 del Codice Civile italiano specifica infatti che: "Nonostante patto contrario, il mancato pagamento di una sola rata, che non superi l'ottava parte del prezzo, non dà luogo alla risoluzione del contratto, e il compratore conserva il beneficio del termine relativamente alle rate successive".

Quindi in Italia il mancato pagamento di un'unica rata che non ecceda un ottavo non può essere causa di risoluzione, che sarebbe legittima soltanto quando due o più rate non fossero pagate o quando la rata non pagata eccedesse un ottavo del prezzo del bene.

In Brasile la tutela per il venditore è più estesa. Per la legge brasiliana infatti è sufficiente l’inadempimento anche di una sola rata per costituire il debitore in mora e la legittimità per chiedere in giudizio le rate scadute e a scadere oppure per la restituzione del bene, che - conforme il disposto dell'art. 526 del Codice brasiliano - non prevede la limitazione dell'ottava parte del prezzo.

In conclusione si può dire che la legge brasiliana e quella italiana - almeno nelle grndi linee - sono abbastanza simili nella regolamentazione del patto di riserva della proprietà, salvo la maggior tutela offerta dal diritto brasiliano al venditore nel momento in cui quest'ultimo dovesse agire in giudizio per l'esecuzione sul bene.

 

 


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