Contratto di vendita in Brasile: novitá

27.03.2013 18:33

Negli ultimi mesi del 2012 il parlamento brasiliano ha approvato un disegno di legge che prevede l’adesione alla Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci conclusa a Vienna l’11 aprile del 1980.

 

Sebbene la legge sia ancora in attesa di ratifica da parte del Presidente della Repubblica, è opportuno evidenziare l’importanza dell’iniziativa poiché l’adozione della Convenzione determinerebbe un significativo cambiamento nell’ambito del panorama normativo interno in tema di vendita internazionale.

Fino ad oggi il Brasile ha infatti sempre mantenuto un atteggiamento di favore con riguardo alla propria disciplina nazionale in materia di compravendita di beni mobili (ricompresa nel codice civile come modificato con la riforma del 11 gennaio 2003) tanto che la stessa, se possibile, viene tendenzialmente applicata anche per dirimere controversie insorte tra soggetti appartenenti a Stati diversi.

Con l’auspicata adesione alla Convenzione, invece, se si considera che l’Italia è stata uno dei primi paesi firmatari, i produttori italiani che esportano prodotti in Brasile potranno fare affidamento su una disciplina uniforme e, in caso di controversia, pervenire ad una più agevole composizione del conflitto.

Prima di passare in rassegna le novità più rilevanti che la proposta di legge introdurrebbe in caso di approvazione definitiva, è bene precisare che poiché la Convenzione, sotto certi aspetti, appare lacunosa è consigliabile, in ogni caso, avviare una dettagliata negoziazione con il partner: le conseguenze potrebbero, invero, essere molto diverse a seconda del diritto applicabile.

Basti pensare alla disciplina in materia di prescrizione (la Convenzione di Vienna non prevede infatti termini di prescrizione, ma soltanto termini di decadenza per singoli tipi di azione):

  • in Italia il diritto di far valere l’inadempimento contrattuale si estingue ordinariamente in dieci anni (salvo per la denuncia dei vizi e difetti per la quale è previsto un termine di un anno dalla consegna)
  • mentre in Brasile viene adottato un termine di prescrizione generale di soli tre anni.

In assenza di uno specifico accordo tra i soggetti contraenti, la Convenzione di Vienna detta comunque alcune regole fondamentali.

Per quanto riguarda il prezzo della merce, ad esempio, la Convenzione prevede la necessità che lo stesso sia determinato o facilmente determinabile in base a criteri stabiliti dalle sole parti (o quantomeno in forza di parametri certi che facciano riferimento al prezzo di mercato applicato per beni dello stesso tipo) mentre in Brasile è possibile che i contraenti affidino anche ad un terzo il compito di stabilire il prezzo del prodotto.

Inoltre, mentre la Convenzione consente all’acquirente di ottenere sempre la riduzione del prezzo in caso di difetto della merce, nel Codice Civile brasiliano siffatta ipotesi è prevista solo nel caso di vizio occulto ( cfr. art. 441 codice civile brasiliano ).

Differenze significative sono ravvisabili anche con riferimento agli aspetti connessi all’inadempimento della prestazione. A differenza della normativa nazionale brasiliana, la Convenzione stabilisce che l’obbligazione possa essere adempiuta - sempre che persista l’interesse della parte insoddisfatta ad ottenere l’adempimento - anche dopo lo spirare del termine inizialmente previsto. Per tale ragione l’inadempimento non genera automaticamente il diritto del creditore ad ottenere la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni, ma tale eventualità si configura solo nel caso in cui fosse definitivamente compromesso l’interesse ad ottenere la prestazione.

Risarcimento dei danni e responsabilità del produttore

In materia di risarcimento dei danni merita considerazione l’aspetto inerente ai cosiddetti danni punitivi che, pur non trovando regolamentazione nella Convenzione, stanno assumendo sempre maggiore considerazione in Brasile, in ambito giurisprudenziale.

L’istituto della responsabilità del produttore per “danno punitivo” prevede che, in caso di merce pericolosa per motivi legati a un errore o a una scarsa attenzione riposta nella fase di progettazione o di fabbricazione del prodotto, ovvero per ragioni di mera inadeguatezza dell’informativa in ordine all’utilizzo del bene, il consumatore possa chiedere un risarcimento ulteriore rispetto a quello ordinariamente concesso che, di regola, copre il mero pregiudizio economico subito in termini di lucro cessante e di danno emergente.

Ebbene, questa nuova componente risarcitoria assume un’importanza particolare nell’ambito della vendita internazionale: infatti, qualora secondo l’orientamento giurisprudenziale di uno Stato fosse consuetudine tutelare il consumatore in caso di danno punitivo (in Brasile la materia è disciplinata, fra l’altro, dalla legge federale 8078/1999) per evitare e/o contenere l’insorgere di un profilo di responsabilità in capo al produttore, prima che quest’ultimo stipuli un contratto di compravendita, sarebbe necessario:

  • rendere lo stesso edotto in ordine alla necessità di porre in essere congrue misure preventive per esempio attuando procedure che garantiscano la messa in sicurezza del prodotto o, nel caso di insito indice di pericolosità del bene, assicurando quantomeno una dettagliata informativa sui rischi relativi all’uso
  • salvaguardare gli interessi dello stesso in tutte le più opportune sedi di regolamentazione contrattuale per esempio mediante l’inserimento di clausole di limitazione della responsabilità, laddove applicabili.

Nella descritta situazione potrebbe essere opportuno inserire una clausola che esclude l’applicazione della suddetta legge federale n. 8078/1999 il cui ambito è la protezione del consumatore finale se il contratto di vendita non fosse diretto “in primis” alla generalità del pubblico ma fosse stipulato, ad esempio, con un importatore/distributore.

La giurisprudenza brasiliana infatti ha espresso la tendenza ad estendere la normativa a tutela del consumatore anche ai contratti “business to business”.

Riconoscimento ed esecuzione delle sentenze

Nella redazione delle clausole contrattuali afferenti la legge applicabile e l’Autorità designata a giudicare in ordine ad eventuali controversie è opportuno segnalare che:

  • è in essere, tra Italia e Brasile, un trattato relativo all’assistenza giudiziaria e al riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia civile, sottoscritto a Roma il 17 ottobre 1989
  • il Brasile, al pari dell’Italia, aderisce alla Convenzione delle Nazioni Unite di New York del 10 giugno 1958 relativa al riconoscimento e all’esecuzione dei lodi arbitrali stranieri
  • per essere esecutiva in Brasile una sentenza emessa in Italia (così come qualsiasi altra sentenza straniera) deve ottenere l’omologazione dell’Autorità giudiziaria locale designata a tale fine, ossia la Corte Superiore di Giustizia
  • il Brasile non riconosce il principio di litispendenza processuale internazionale e quindi la pendenza di una lite all’estero nei confronti di una parte brasiliana non è motivo di impedimento al promovimento della identica lite in Brasile.

 

FONTE: https://www.newsmercati.com

 

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